Carta dei Servizi 2021

3 Le condizioni di viaggio 27 della sanzione. Qualora tale pagamento non venga effettuato, il passeggero, se maggiorenne, è invitato a scendere alla fermata successiva, ove la stessa sia posta in area urbanizzata. Il pagamento delle somme dovute, come sopra indicate, può essere effettuato nella misura minima rispettivamente prevista, direttamente nelle mani del personale incaricato del controllo all’atto della contestazione o comunque nei 15 giorni successivi presso le biglietterie aziendali. Trascorso tale termine può essere effettuato il pagamento in misura ridotta (pari al doppio della sanzione minima e pertanto € 80.00 per i servizi urbani ed € 120.00 per i servizi extraurbani più eventuale costo del biglietto), da effettuarsi fra il 16° e il 60° giorno dalla data di contestazione o notificazione della medesima ai sensi dell’art. 8 della L.R.81/2000. Il pagamento può essere effettuato con le modalità indicate sul retro della sanzione stessa. Nel caso in cui il cliente non si avvalga della forma di pagamento ridotta entro il 60° giorno dalla contestazione/notifica verrà emessa, ai sensi dell’art. 16 della L. 689/81, ordinanza ingiuntiva di pagamento fino all’importo massimo previsto dalla legge ( € 240,00 per i servizi urbani ed € 360,00 per i servizi extraurbani , più spese amministrative se previste). I clienti sprovvisti di titolo di viaggio che, entro i 15 giorni successivi all’accertamento, presentino ai competenti uffici aziendali l’abbonamento personale regolarmente vidimato in data anteriore a quella dell’accertamento, ed abbiano fornito le proprie corrette generalità al momento dell’accertamento, saranno soggetti a sanzione pecuniaria minima di € 10,00 così come previsto dalla LRT 86/2014 (comma 5). E’ facoltà dell’autore della trasgressione inviare entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica eventuali scritti difensivi (modello di ricorso) e/o richiedere di essere ascoltato indirizzando la propria richiesta tramite raccomandata A/R (ovvero PEC ovvero e-mail con avviso di ricezione) all’URP della Società esercente il servizio TPL territorialmente competente ed indicando il numero del verbale oltre a nome e cognome del sanzionato. Avverso l’ordinanza ingiuntiva è consentito ricorrere presso l’Ufficio del Giudice di Pace territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 48 , comma 12, della Legge 21/6/2017 n. 96 l’attività di accertamento e contestazione delle violazioni di cui al presente paragrafo può essere affidata anche a soggetti esterni alla Società che gestisce il servizio. Gli agenti accertatori, comunque muniti di apposito tesserino di riconoscimento, possono effettuare le necessarie verifiche e controlli, compresi quelli per l’identificazione del trasgressore, ivi compreso il potere di richiedere l’esibizione di valido documento di identità, e rivestono la qualità di pubblico ufficiale. Ai sensi del comma 13 dell’art. 48 della medesima L. 96/2017, le rilevazioni dei sistemi di video sorveglianza presenti a bordo dei veicoli e/o alle fermate possono essere utilizzate ai fini del contrasto all’evasione tariffaria e come mezzo di prova per l’identificazione di eventuali trasgressori che rifiutino di fornire le proprie generalità agli agenti accertatori, anche con eventuale trasmissione alle competenti forze dell’ordine.

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