Carta dei Servizi 2021

3 Le condizioni di viaggio 26 è colto da improvviso malore, fermo restando l’obbligo del risarcimento del danno eventualmente arrecato; h. non trasportare oggetti nocivi o pericolosi; i. non portare con sé armi cariche e non smontate, salvo quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia di detenzione nonché di tutela della sicurezza pubblica. Le munizioni di dotazione devono essere accuratamente custodite negli appositi contenitori. Il divieto non si applica agli agenti della Forza Pubblica; j. non usare segnali di allarme o qualsiasi dispositivo di emergenza se non in caso di grave ed incombente pericolo; k. rispettare le disposizioni concernenti il trasporto di bambini, animali ed il trasporto bagagli; l. non fumare compreso le c.d. “sigarette elettroniche”; m. non gettare alcun oggetto dai veicoli. n. uso obbligatorio delle cinture di sicurezza a bordo dei bus: in attuazione alla Direttiva 91/671/CEE, il D.Lgs. 150/06 ha introdotto l’obbligo per tutti i passeggeri di età superiore a 3 anni di utilizzare, quando sono seduti, le cinture di sicurezza di cui gli autobus siano provvisti. L’obbligo non è pertanto previsto per i mezzi sprovvisti di cinture di sicurezza. Sanzioni a carico dei clienti Chiunque violi le norme contenute nella Legge Regione Toscana n. 42/1998 (e ss.mm . ii.) è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria come di seguito riportato. Per le violazioni di cui al precedente paragrafo 3.7 – Doveri dei clienti, punti da b) a m), con esclusione del p.to l) : da 10,00 € (misura minima) a 60,00 € Per la violazione di cui al p.to n) da € 68.00 (misura minima) a € .275,00 Per la violazione di cui al p.to l) da € 27,50 (misura minima) a € 275,00 ai sensi della Legge n° 3/2003 e Legge Regione Toscana n. 25/2005 I viaggiatori trovati a bordo dal personale di vigilanza sprovvisti di idoneo documento di viaggio ovvero muniti di documento di viaggio non valido o scaduto, o comunque irregolare o non corrispondente al servizio e/o alla tratta utilizzato/a sono tenuti al pagamento, per la violazione di cui al precedente paragrafo 3.7 p.to a), della sanzione amministrativa , oltre alle spese di procedura ove previste, nelle misure seguenti: •• SERVIZI URBANI da € 40,00 (misura minima) ad € 240,00, oltre al pagamento dell’importo relativo alla tariffa di vendita a bordo del biglietto orario; •• SERVIZI EXTRAURBANI sanzione amministrativa pecuniaria da € 60,00 (misura minima) ad € 360,00 oltre al pagamento dell’importo relativo alla tariffa di vendita a bordo corrispondente al servizio usufruito, calcolata dalla fermata precedente l’accertamento (o di validazione se presente) a quella di destinazione dichiarata dal viaggiatore. Gli utenti sprovvisti di titolo di viaggio (o in possesso di titolo irregolare) provvedono, al momento dell’accertamento della violazione, al pagamento della tariffa corrispondente all’importo del biglietto di cui sopra, ferma restando l’applicazione 3 8

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